Leggi e Norme

LEGGE  14-1-2014  n.4

Gazzetta-Ufficiale-26-gennaio.pdf (3627700)

 

Leggi Italiane :

www.discipline-bionaturali.it/

http://www.cure-naturali.it/naturopatia/960/legislazione-naturopata-ambito-europeo/3667/a

 

Come è regolamentata la figura del naturopata in Europa? Quali nazioni permettono l’esercizio delle CAM o medicine complementari anche ai non medici?

Di Umberto Villanti , Terapista Complementare/Naturopata DSS

 

Legislazione del naturopata in ambito europeo

Da tempo la massima autorità a livello mondiale della salute (O.M.S.) ha riconosciuto le CAM (complementary and alternative medicines), quali attività che perseguono finalità salutistiche terapeutiche attraverso metodi alternativi e complementari non invasivi e di supporto alla medicina ufficiale, tra le quali figura anche la naturopatia (OMS Benchmarks for training in Naturopathy 2010). L’OMS, la quale, riconoscendo l’esistenza dei C.E.S.E. “Cumulative Effects of Subliminal Everything” (ovverosia la somma di tanti effetti di una alterazione non specificatamente individuabile dal punto di vista clinico), ha di fatto riconosciuto l’esistenza di disturbi (disequilibri) non necessariamente riconducibili ad una specifica patologia, cui possono far fronte, giustappunto, proprio metodi naturali.

Per quanto riguarda l’ambito di competenza del naturopata, sempre secondo l’OMS (Dichiarazione di Alma Alta del 1978 ed ulteriori pubblicazioni: vds. ad esempio il Dossier Medicine Tradizionali del OMS. Ed. Red. Como, 1984), questi opera in modo autonomo o in equipe, al fine di valutare lo stato energetico del soggetto, sulla base di canoni che considerano l’aspetto costituzionale, il concetto di “forza vitale”, il flusso della stessa nell’organismo, l’alimentazione, le abitudini e lo stile di vita, etc.

Svolge, inoltre, la propria attività mediante consulenza, fornendo suggerimenti sull’uso di alimenti, di prodotti naturali ed integratori di libera vendita, anche utilizzando metodiche non invasive di riflesso-stimolazione, a mezzo di specifici apparecchi e sempre nel rispetto di un codice deontologico (stilato, ad esempio, dalla propria associazione professionale).

L’integrazione fra la medicina allopatica e complementare è stata prevista sia nel 1978 ( Alma Ata – OMS ), che recentemente sempre dalla stessa nelle “Linee guida del Consumatore delle CAM” del 2004. Anche in passato, la stessa Risoluzione europea faceva riferimento all’armonizzazione dei sistemi di cura complementari e convenzionali, includendo sia medici che practitioners non medici adeguatamente preparati.

 

Legal status in Europa dei naturopati:

Inghilterra

Nel Regno Unito non esistono leggi che regolano l’esercizio della naturopatia, per cui la maggior parte dei naturopati opera in base al “diritto consuetudinario”, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Tuttavia il pubblico è tutelato perché sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. I due organismi professionali più autorevoli inglesi, fondati da oltre 60 anni or sono, la British Naturopathic and Osteopathic Association (BNOA) e la Incorporated Society of Registered Naturopaths (ISRN), derivano entrambe dalla Nature Cure Association. I membri della BNOA sono diplomati del British College of Naturopathy and Osteopathy, possono usare la sigla ND (naturopathic diploma) e DO (diploma di osteopatia). Possono anche aggiungere MBNOA (membro della BNOA). I membri della ISRN non possono fregiarsi di altri titoli salvo quelli relativi al diploma conseguito presso un’università. Possono però definirsi “naturopata accreditato” e far seguire al loro nome “diplomato presso la scuola di terapie naturali di Edimburgo”. Ai membri della BNOA non è consentito diffondere altri annunci pubblicitari tranne un avviso standard che provvede a pubblicizzare l’associazione stessa quando il loro studio cambia indirizzo. La ISRN consente ai suoi membri di pubblicizzare annunci pubblicitari, sotto forma di semplice “scheda professionale”, sulle riviste mediche ufficiali, però nessuna delle due associazioni consente ai suoi membri di precisare in tali annunci o sulla propria carta intestata i metodi e le tecniche adottate. Il Codice Professionale per l’esercizio pratico della naturopatia è conforme a quello dei medici sia per quanto attiene al segreto professionale sia per quanto riguarda il comportamento nei confronti dei colleghi, il trattamento dei minori e altre considerazioni di carattere etico. Dato il tempo che è necessario dedicare ad ogni singolo cliente, i naturopati esercitano quasi tutti privatamente e i loro onorari possono variare a seconda della zona e in generale dalla zona in cui è ubicato lo studio, anche se di solito corrisponde alle tariffe previste dalle associazioni. Attualmente le più importanti società assicuratrici private non rimborsano le spese sostenute per le terapie naturali. La BNOA ha protestato, e sta portando avanti delle azioni atte ad ottenere il rimborso delle assicurazioni. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della Sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

 

Olanda

Nel 1993, con la legge Individual Health Care Professionals Act, operatori non allopatici sono stati autorizzati alla pratica della medicina in Olanda. La nuova legge è effettiva dal 1/12/1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MnC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici che sono riservati ai medici allopatici, a meno che tali atti non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatico. Violazioni di questo monopolio limitato sono perseguibili. Gli atti riservati ai medici allopatici sono: procedure chirurgiche, procedure ostetriche, cateteri ed endoscopie, punture ed iniezioni, anestesia generale, procedure che coinvolgono l’utilizzo di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti, cardioversione, defibrillazione, terapie elettroconvulsive, litotripsia e inseminazione artificiale. Anche senza formazione medica o paramedica, le persone possono iscriversi in una delle tre accademie di naturopatia che offrono corsi a tempo pieno di tre o quattro anni. In Olanda un’attiva associazione di naturopati, vista con simpatia dal governo, ha istituito una Commissione per la Medicina Alternativa con il compito di studiarne il riconoscimento giuridico.

 

Belgio

L’esercizio della medicina veniva riservato ai medici allopatici dalla legge del 1967. Dopo la delibera della Commissione Europea è stata adottata una nuova legge (29/4/1999 attiva dal novembre 1999) [Loi relative aux pratiques non conventionelles dans les domaines de l’art medical, de l’art pharmaceutique, de la kinesitherapie, de l’art infermier et des professions paramedicales + decreto reale attuativo 4/7/2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina]. Secondo l’articolo 8 la pratica di una MnC registrata è permessa dietro rilascio di licenza da parte dei Ministeri per gli Affari Sociali, Salute Pubblica e Ambiente. Secondo l’articolo 9 gli operatori MnC debbono avere cartelle cliniche di ogni paziente. Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MnC deve dichiararlo per iscritto. Gli operatori delle MnC debbono premunirsi di non deprivare i pazienti del trattamento allopatico e quindi i praticanti non medici debbono tenere informato il medico curante della salute del paziente. Con il permesso del paziente gli operatori delle MnC possono consultare anche altri operatori non medici. Infrazioni a questa legge – in particolare praticare MnC senza licenza o trattare pazienti senza aver ottenuto una diagnosi da un medico allopatico oppure senza la volontà per iscritto del paziente di voler evitare tale diagnosi – comportano il rischio di una multa (art. 11) o della sospensione o ritiro della licenza (art. . L’agopuntura può essere praticata anche da fisioterapisti, infermieri e ostetriche dopo un training di 750 ore (250 di teoria base MTC, 250 di patologia MTC, 250 di pratica clinica) concluso da una tesi. [Sono ritenute pratiche mediche non convenzionali: l’omeopatia, la chiropratica, l’osteopatia e l’agopuntura e altre pratiche che abbiano ottenuto riconoscimento ufficiale dal Re mediante istituzione di un’apposita ‘camera’. Le organizzazioni professionali dei praticanti di tali terapie per ottenere e mantenere il relativo riconoscimento debbono soddisfare le condizioni delineate nel decreto del 4.7.2001: 1) Essere riconosciute come unioni professionali conformemente alla legge del 31.3.1898 sulle unioni professionali. 2) Indirizzarsi a coloro che esercitano questa attività in almeno due delle tre regioni in cui si divide lo Stato Belga. 3) Disporre di un regolamento interno che regola diritti e doveri dei membri. 4) Stabilire norme concernenti i compensi economici relativi all’esercizio della pratica. 5) Stabilire norme relative all’iscrizione di nuovi membri, soprattutto per quanto riguarda la formazione di base e specifica, gli stages pratici effettuati, i diplomi o i certificati posseduti, l’istituto che li ha rilasciati, la formazione permanente e la valutazione delle qualità. 6) Avere la copertura delle responsabilità civili e professionali di tutti i suoi membri presso una compagnia di assicurazione legalmente autorizzata e riconosciuta in Belgio. 7) Impegnarsi a partecipare alla ricerca scientifica. Rendere pubbliche le terapie mediche utilizzate, i progressi scientifici e i risultati raggiunti nella cura dei pazienti. 9) Impegnarsi ad inviare annualmente al Ministero della Sanità la lista dei membri dell’organizzazione con relativi diplomi, certificati e gli indirizzi dove essi esercitano la professione. Il riconoscimento dell’Organizzazione professionale vale sei anni e può essere rinnovato.

 

Norvegia

La Norvegia ha sempre avuto una notevole apertura nei confronti delle pratiche e discipline salutistiche, sin da 1619. Nell’anno 2003, è stata varata una legge sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. In Norvegia gli operatori non medici naturopati sono definiti anche Heilpraktiker. La legge è la numero 64 del 27 giugno 2003, relativa al trattamento alternativo delle malattie. La finalità della legge è quella di garantire la sicurezza del cittadino e del paziente, attraverso la regolamentazione della pratica della medicina alternativa e complementare (CAM). La legge non specifica quali siano le diverse tipologie di CAM, ma prevede la possibilità di costituire appositi registri professionali, con l’iscrizione dei partecipanti su base volontaria, presso il Ministero della Salute. Solo i praticanti registrati avranno però diritto di fare il riferimento, nei propri titoli professionali, alla propria specialità della specifica autorizzazione. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico. Agli altri praticanti (CAM), in tali circostanze, è consentito intervenire solo al fine di alleviare i sintomi della malattia o gli effetti collaterali degli altri trattamenti ricevuti con il solo scopo specifico di rinforzare il sistema immunitario del paziente e le sue capacità di autoguarigione.

 

Danimarca

I medici allopatici non hanno restrizioni rispetto alle tecniche mediche che possono usare. Il titolo di ‘medico’ è riservato ai medici allopatici. La legge del 1970 (Practice of Medicine Act) permette agli operatori non medici di praticare la medicina senza licenza e a prescindere dalla formazione, però essi non sono riconosciuti ufficialmente come operatori sanitari, i loro titoli non sono protetti e non sono integrati nel sistema sanitario nazionale. I non medici non possono praticare atti specifici che sono riservati ai medici allopatici (articoli 23-26 del comma 426 del practice of medicine act del 1976) a meno che non li svolgano sotto la diretta supervisione di un medico allopatico. Gli atti riservati ai medici sono: trattamento delle malattie veneree, tubercolosi e altre malattie infettive; chirurgia, somministrazione di anestetici generali o locali, assistenza ostetrica, prescrizione di farmaci che richiedono ricetta medica, raggi x o radioterapia o terapie con macchinari elettrici. Sotto supervisione (ancillary staff) le MnC sono praticabili senza restrizioni. Più recentemente, la Danimarca sigla una nuova legge del 19 maggio 2004, sul sistema di registrazione amministrativa di coloro che praticano le CAM. L’impianto della legge danese è simile a quella norvegese del 2003, dato che propone fondamentalmente di tutelare la salute di coloro che vogliono usufruire delle CAM, stabilendo le modalità per la registrazione delle organizzazioni interessate presso il Ministero della Salute. La registrazione è infatti volontaria, ma consente ai professionisti dell’associazione di potere usare il titolo di “curatore alternativo registrato”. La legge danese impone inoltre il possesso di una serie di requisiti specifici alle organizzazioni che intendono registrarsi, quali: 1) essere costituite da un “numero considerevole di membri”; 2) avere disposizioni statutarie che assicurino un funzionamento interno democratico; 3) avere adottato dei codici di autoregolamentazione che stabiliscono delle “buone pratiche cliniche”.

 

Germania

In Germania questa professione è molto forte, gli Heilpraktiker sono ufficialmente riconosciuti dal 1939 (Legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina – legge sugli “Heilpraktiker” – del 17 febbraio 1939 (RGBl (G.U. del Reich) I, pag. 251) ed hanno uno status giuridico al pari dei medici. La Deutsche Heilpraktikerschaft è la più importante associazione professionale e conta migliaia di iscritti. In Germania venne introdotta costituzionalmente, tra il 1869 e il 1873, la libertà di cura (un’iniziativa di medici accademici che vollero eliminare intrusioni statali nel loro mestiere). In seguito si formarono associazioni che entro il 1928 si unificarono in un’organizzazione integrale, il Grossverband Deutscher Heilpraktiker. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945, le associazioni dei Heilpraktiker si organizzarono, a livello sindacale, come associazioni di liberi professionisti e si diede il via a scuole, strutture e infrastrutture professionali private. La maggior parte di loro pratica la naturopatia e la medicina complementare. In Germania oggi non esiste monopolio legale della pratica della medicina. Quindi, operatori non allopatici (naturopati – heilpraktiker) con licenza possono praticare la medicina e tutti i medici possono usare MnC. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici. Solo i medici allopatici e i dentisti sono autorizzati alle cure dentistiche. Solo i medici allopatici possono curare malattie veneree, patologie epidemiche e contagiose, somministrare rimedi specifici, somministrare o prescrivere anestetici e narcotici, praticare ostetricia e ginecologia, fare raggi X e autopsie e rilasciare certificati di morte. Infrazioni possono comportare sanzioni penali. Gli Heilpraktiker (naturopati) con licenza possono praticare la medicina ad esclusione dei suddetti atti. Per ottenere una licenza bisogna avere almeno 25 anni, essere cittadini tedeschi o europei, aver ultimato la scuola dell’obbligo, avere una buona reputazione così da garantire una normale prassi professionale, avere un certificato medico che affermi che non esistono indicazioni di disabilità fisica o mentale né dipendenza da droghe e passare un esame davanti ad una commissione della salute che provi che il candidato ha qualificazioni sufficienti e sufficiente abilità per poter praticare come Heilpraktiker e che i trattamenti offerti dal candidato non danneggino la salute pubblica. L’esame verifica le conoscenze base di anatomia, fisiologia, igiene, patologia. Sterilizzazione, disinfezione, diagnosi [!] e regolamentazione sanitaria, in particolare la legge concernente le epidemie. Le cure prestate dall’Heilpraktiker sono rimborsabili alla stessa stregua di quelle fornite da medici, dentisti, come risulta dal comma 3 del “Regolamento attuativo del comma 33 della legge sulla previdenza sociale degli impiegati pubblici” (Verordnung zur Diirchfuhrung des Beamtenversorgungsets) .

 

Ungheria

Anche se i medici allopatici sono coloro che abitualmente prestano la maggior parte delle cure, medici ed operatori non allopatici possono prestare specifici trattamenti MnC. Nel febbraio 1997 sono passate due leggi di carattere globale sulle MnC: Il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il Decreto del Ministero del Welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici e medici non allopatici che praticano MnC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1/7/1997. Il decreto stigmatizza precise linee guida attinenti l’iter studiorum della formazione MnC come della sua pratica. Ognuna delle discipline MnC ha il suo training specifico ed esame di stato. Gli operatori non allopatici possono legalmente praticare MnC dopo aver passato l’esame. Gli articoli da 1 a 7 del decreto regolano le condizioni per la pratica della MnC. Gli annessi 1-4 i requisiti specifici per ogni forma di MnC. L’articolo 1 definisce tre categorie di persone autorizzate alla pratica: medici allopatici, operatori con alte qualificazioni mediche non accademiche e altri operatori non allopatici. I “natural doctors” sono praticanti autorizzati che hanno passato gli esami richiesti e possono usare MnC. L’articolo 1 contiene anche restrizioni sull’uso delle MnC: Solo i medici allopatici possono praticare omeopatia, medicina cinese e tibetana (inclusa l’agopuntura) [!] cure dentarie, terapie con ossigenazione, neuralterapia, antroposofia e risonanza biomagnetica. Sia i medici allopatici che i praticanti medici con alte qualifiche non accademiche possono praticare terapie manuali. I praticanti che non hanno un’alta qualifica nell’ambito salute possono praticare agopuntura, massaggio terapeutico, consigli sullo stile di vita, riflessoterapia, bioenergetica, fitoterapia ed auricoloterapia [!]. L’articolo 2 chiarisce le circostanze in cui i “medici naturali” possono praticare. I paragrafi 1 e 2 stabiliscono che i medici allopatici sono incaricati della diagnosi, della pianificazione terapeutica e del follow-up. Gli altri praticanti che ne abbiano la qualificazione possono partecipare alla cura della persona o su richiesta del paziente o del medico curante. I “Natural doctors” che non sono medici allopatici possono praticare, o sotto supervisione del medico allopatico o, più autonomamente, dopo che il medico allopatico ha formulato una diagnosi. Il medico allopatico consultato non può opporsi alla scelta del paziente di rivolgersi ad un medico naturale.L’annesso 1 contiene una lista completa delle terapie non convenzionali permesse e dei soggetti autorizzati a praticarle. L’annesso 2 stigmatizza le informazioni che i medici naturali debbono registrare, come la storia del paziente e la descrizione del trattamento. L’annesso 4 fornisce i requisiti teorici e pratici per gli esami di agopuntura, tecniche di massaggio, consigli sullo stile di vita, riflessologia, fitoterapia , bioenergia e auricoloterapia. Per ogni terapia l’annesso elenca la definizione della tecnica, i requisiti teorico-pratici, le regole etiche e gli argomenti specifici d’esame.

 

Francia

Le persone, non medici allopatici che abitualmente o continuativamente diagnosticano o trattano patologie, reali o supposte, o che intraprendono procedure considerate atti medici, praticano la medicina illegalmente. Nonostante la perseguibilità, praticanti non allopatici e naturopati continuano a praticare e il numero di medici allopatici che usano MnC è in continuo aumento. I medici allopatici forniscono in prima persona trattamenti non convenzionali o assistono persone che praticano – illegalmente – MnC. In entrambi i casi rischiano di essere perseguiti per sanzioni civili e penali. Negli ultimi tempi pare che i tribunali stiano diventando più tolleranti verso la pratica delle MnC. L’università di Bobigny ha istituito il dipartimento di Medicine Naturali nel 1982. Da allora ha erogato diplomi in agopuntura, omeopatia, fitoterapia, osteopatia, auricoloterapia, naturopatia, oligoterapia e mesoterapia. E’ permesso l’insegnamento di pratiche MnC ai non medici.

 

Spagna

In Spagna la pratica della medicina è esclusiva dei medici allopatici. Paramedici diplomati possono praticare atti medici sotto supervisione di un medico allopatico. Le tre categorie di medici allopatici sono: tecnici odontoiatrici, psicologi e laureati in scienze infermieristiche, che comprendono anche i fisioterapisti. Alcuni paramedici praticano illegalmente le MnC. Le autorità statali sono relativamente tolleranti con i medici che privatamente esercitano le MnC e con i praticanti non allopatici che usano le MnC. Il 23/1/1984, in risposta ad un caso concernente agopuntura e riflessologia, la Suprema Corte spagnola ha dichiarato che non è necessario avere una laurea in medicina per praticare medicina. Comunque solo professionisti medici accreditati possono fare una diagnosi, un’analisi clinica o medica o decidere di applicare una specifica terapia. Il 19/6/1989 una sentenza della Corte Suprema dichiarò non colpevole di abuso della professione medica un praticante di agopuntura-moxibustione, non medico, sostenendo che: il praticante aveva diversi titoli stranieri ed era membro della Società di Ricerca Latinoamericana su Agopuntura e Moxibustione e, poiché la MnC non è insegnata nelle facoltà di medicina spagnole e non c’è certificazione che autorizzi o legalizzi la pratica medica non convenzionale, essa legalmente non esiste. Di conseguenza non corrisponde ad alcuna professione definita per legge quindi non può essere connotata di abuso di professione. Nel gennaio 1993 la Corte Suprema ha rilasciato un agopuntore non medico. La motivazione è stata la stessa: la MnC non è inclusa nella lista delle specialità mediche e quindi la pratica di MnC non connota intrusione nel campo della medicina.Allo stesso modo l’associazione spagnola dei fisioterapisti ha denunciato alcuni chiropratici per abuso della professione medica (intrusion into the field of medicine) ma nel marzo 1997 la Corte Suprema ha deliberato che chiropratici e altri operatori che usano MnC non commettono abuso (are not committing intrusion). I naturopati attualmente sono una categoria forte e compatta, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, e recentemente oggetto di dibattito in sede legislativa per la futura regolamentazione. La Catalogna è attualmente la regione più avanzata come proposte positive, mentre la FENACO e la COFENAT (associazione di naturopati), la UPTA (sindacato dei lavoratori) e il centro universitario Escorial Maria Cristina (www.rcumariacristinacom) hanno siglato un accordo per elevare la formazione del naturopata istituendo dei corsi universitari (quadriennali 240 CFU) a carattere privato in attesa di una legge per questa figura professionale.

 

Portogallo

Il Portogallo ha approvato la recente legge (Decreto Legge 13/93 del 15 gennaio 2003) di inquadramento di base delle medicine complementari. La legge Portoghese, come già avvenuto nella normativa olandese, proclama la libertà di scelta terapeutica del cittadino come diritto innegabile, e da tale principio da derivare la necessità sia di un riconoscimento delle medicine complementari sia di una loro regolamentazione, in modo da assicurare competenza e responsabilità nelle prestazioni professionali offerte dagli operatori. La legge rinvia all’inquadramento delle medicine complementari da parte dell’OMS e le definisce come “quelle pratiche e discipline che partono da una base filosofica differente dalla medicina convenzionale applicando processi specifici di “diagnosi” e “cura” proprie”. Nel testo è presente però una lista “chiusa” di sei discipline non convenzionali riconosciute (diversamente dalla legge belga, che lascia la possibilità di riconoscimento di altre discipline oltre a quelle menzionate) e che sono: agopuntura, chiropratica, naturopatia, fitoterapia, omeopatia, osteopatia. L’indicazione degli standard per la formazione e la certificazione dei professionisti, spetta ad una neoistituita commissione tecnica consultiva interministeriale costituita da rappresentanti dei ministeri della salute e dell’istruzione universitaria e scientifica, e da rappresentanti delle discipline non convenzionali. L’esercizio delle medicine complementari è concesso solo ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti (medici e non medici) per ciascuna pratica complementare. Oggi, chi vuole praticare l’esercizio della naturopatia in Portogallo dovrà frequentare una scuola riconosciuta (anche privata) per quattro anni a tempo pieno, e studiare le materie scientifiche di base oltre a quelle di indirizzo scelto (naturopata, omeopata, osteopata ecc.).

 

Federazione Russa

La sezione 34 dei principi fondamentali della legislazione sanitaria della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche richiede che i medici usino solo farmaci e metodi diagnostici, profilattici e terapeutici che siano autorizzati dal ministero della salute. Né l’omeopatia né i farmaci omeopatici sono autorizzati. Per contrasto, il diritto di praticare l’arte del guarire della medicina popolare è protetto dalla sezione 57 della legislazione della Federazione Russa. Rimane da capire come tale norma sarà interpretata, ma in generale il suo linguaggio aperto suggerisce che sia probabile che i praticanti delle MnC abbiano larghe possibilità di esercizio.

 

Svizzera

I naturopati, terapisti complementari, sono riconosciuti in diversi cantoni:

– Canton Appenzello Esterno

– Canton Berna (legge sanitaria entrata in vigore già dal 1 gennaio 2002)

– Canton Ticino (dopo lunghe trattative delle associazioni NVS e ATNT la legge cantonale ticinese per il terapista complementare e guaritore è entrata in vigore il 1° marzo 2004. L’intero testo di legge è stato pubblicato nelle NVS-Mitteilungen 2/2004 e può anche essere consultato direttamente via Internet: http://www.ti.ch/CAN/temi/rl/)

– Canton Ginevra (nel canton Ginevra esiste già l’obbligo di registrazione per coloro che esercitano nel campo della medicina naturale, naturopati compresi).

In Svizzera le persone che curano con la naturopatia vengono indicate a seconda del luogo come naturopati, medici naturali, curatori, guaritori, terapisti popolari, curatori non professionisti. Nel Canton Appenzello Esterno si chiamano ufficialmente Heilpraktiker, nel Cantone Basilea-Campagna Naturarzt, nei cantoni Grigioni, Turgovia, Sciaffusa e San Gallo Naturheilpraktiker. In molti cantoni la/il naturopata ha l’autorizzazione ufficiale richiesta dalla legge per l’esercizio professionale della terapia, ma non è abilitato come medico. La/il naturopata sottostà a speciali prescrizioni di legge. Al contrario della formazione come medico convenzionale, la formazione come naturopata è regolamentata solo in alcuni dei cantoni che concedono l’autorizzazione all’esercizio professionale, benché in tali cantoni si debba superare un esame cantonale per ottenere l’autorizzazione. Recentemente l’OdA-MA, le varie associazioni e l’UFFT (Ufficio Federale della Formazione Professionale e Tecnologia) stanno portando avanti un progetto per la regolamentazione federale e la formazione del naturopata, compreso i terapisti complementari che praticano monodiscipline. Il naturopata futuro dovrà assolvere un impegno formativo di quattro anni a

tempo pieno di 1800 ore frontali, di cui 600 di medicina di base. L’esame superiore federale per i naturopati già formati è previsto per l’anno 2015.

 

Malta

I medici non allopatici non hanno riconoscimento legale a Malta e, al momento presente, non c’è sistema di registrazione valida per tali operatori. Come stipulato nel cap. 31 delle leggi di Malta, i praticanti non allopatici non sono autorizzati a praticare procedure riservate per i professionisti sanitari allopatici quali fisioterapisti, medici e farmacisti. Comunque non sono interdetti dalla pratica della medicina.Le forme di MnC, che possono ottenere licenza dal Ministero della Sanità, sono agopuntura, moxibustione e Medicina Tradizionale Cinese. Le condizioni per la licenza sono fissate dal Ministero della Sanità. L’agopuntura non è una professione registrata a Malta. Le licenze per la pratica dell’agopuntura vengono rilasciate dietro prova di adeguata preparazione ed esperienza. La licenza va rinnovata annualmente con richiesta scritta. Gli agopuntori impiegati presso il centro Mediterraneo di Medicina Cinese sono normalmente sia dottori allopatici che agopunturisti [non allopatici].

 

Finlandia

Solo i medici allopatici e, per decreto 564/1994, i chiropratici registrati, i pranoterapeuti e gli osteopati sono riconosciuti come operatori sanitari e possono praticare la medicina e nello specifico fare diagnosi e richiedere parcelle. Comunque, secondo la legge 559, altri operatori della salute possono trattare pazienti se non lo fanno all’interno dei servizi pubblici e se non pretendono di essere operatori sanitari professionali. Solo le categorie abilitate sono soggette a supervisione nella pratica della MnC, gli altri operatori non sono supervisionati né sono regolamentate le loro licenze.

 

Liechtenstein

Secondo l’articolo 24 paragrafo A Lit.1 della Health Law 18 Dic. 1985 gli operatori MnC e i naturopati possono erogare cure purché si astengano dal praticare quegli atti che sono riservati ai medici allopatici. Anche se non ci sono state sentenze su questo punto, nessuno degli atti medici elencato dall’art. 24 paragrafo A Lit. I è riservato ai medici allopatici (in particolare quelli in relazione con la medicina naturale). Di conseguenza, gli operatori naturopati per praticare legalmente hanno semplicemente bisogno di una licenza di commercio, anche se non è loro permesso operare all’interno del sistema sanitario statale. Un nuovo dipartimento medico ha il compito di fornire licenze e controllare le condizioni della pratica.

 

OLTRE L’EUROPA

 

U.S.A.

La legislazione circa questa professione è diversa da stato a stato. In Arizona, nello stato di Washington, nel Nevada, nell’Oregon, e recentemente nello stato della California, esistono appositi organismi governativi, che prima di concedere la licenza di esercizio della professione, sottopongono ad esami i diplomati (abilitazione – holistic-certified practitioner) che hanno frequentato un corso quadriennale.

Sud Africa

Anche in Sudafrica il controllo avviene mediante un esame di stato. Attualmente il South African Associated Health Services Board riconosce e controlla circa 600 naturopati. In Nuova Zelanda, come in Canada e in Australia, la legislazione è molto simile agli U.S.A.

Fonte: Legal status of traditional Medicine and complamentary/alternative medicine: a worldwide review, OMS 2001 (aggiornata al 2012)

 

Un viaggio ragionato nella legislazione europea ed extra europea

A cura del Dr. TNPEE Umberto Villanti  –  Terapista Complementare Naturopata autorizzato dal DSS Dipartimento Sanità Svizzera

Membro NVS Associazione Svizzera Naturopati  – Optometrista – Albo Optometristi Federottica

 

NOTE LEGALI

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di Savina Bonnin e Renzo Chiampo

TESTO  RICAVATO dall’ articolo apparso su SHIATSU NEWS n.45  – Settembre 2014

 

Per svolgere l’attività di operatore shiatsu esistono, al momento, solo 4 possibilità:

a) quale operatore con partita IVA

b) quale operatore occasionale senza partita IVA

c) in nero

d) gratuitamente.

 

Per quanto concerne la partita IVA attualmente vi sono tre regimi:

– il contribuente minimo

– il contribuente ordinario che a sua volta si distingue in ordinario ex minimo (chi pur non superando i 30.000 euro annui di fatturato non può più rientrare nei contribuenti minimi, ad esempio perché sono già trascorsi i 5 anni nel regime di vantaggio) ed il contribuente ordinario propriamente detto.

Chi opera nel regime dei contribuenti minimi, in particolare chi svolge l’attività come secondo lavoro, non ha sicuramente problemi di entità minima di giro d’affari.

 

L’imposizione fiscale del contribuente minimo consiste in un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, del 5% calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, ulteriormente dedotta dei contributi INPS versati nell’anno.

Sotto il profilo previdenziale l’operatore shiatsu è tenuto all’iscrizione nella gestione separata dell’INPS ed a versare un contributo annuo, che per l’anno 2014 corrisponde al 27,72% se non si hanno altre coperture previdenziali, oppure al 22% se si è anche lavoratore  dipendente o  pensionato, calcolato sulla differenza tra compensi incassati e spese sostenute.

 

Il contribuente minimo non è soggetto all’IVA, quindi non la applica sulle fatture che emette.

 

Per chi opera nel regime ordinario propriamente detto non dovrebbe sussistere il problema del giro d’affari troppo basso, in quanto lo stesso eccede i 30.000 euro. Sempre che i costi dichiarati siano congrui.

 

Chi opera nel regime ordinario agevolato (= ex minimi) è sì soggetto agli studi di settore, ma questi sono legati soprattutto alle ore di attività  effettivamente svolte, che, di fatto, nel settore olistico si traducono in un ricavo presunto (= fatturato IVA esclusa) di  meno di 30 euro all’ora. Se potrebbe essere un problema per il contribuente ordinario che svolge attività esclusiva riuscire a sostenere che in un anno ha lavorato per sole 100 ore, non lo è sicuramente per il contribuente che

svolge l’attività in aggiunta ad un’altra attività principale, in particolare se questa è un lavoro dipendente od è pensionato. È chiaro che bisogna fare attenzione ai costi che si dichiarano, che in ogni caso, per non essere a rischio di ripresa fiscale, devono essere consoni in relazione ai ricavi.

Il contribuente ordinario è soggetto all’IRPEF, che è un’imposta “progressiva”, e cioè sino a 15.000 euro  di reddito imponibile si paga il 23%, da 15.001 a 28.000 il 27%, da 28.001 a 55.000 il 38%, e così via.

L’imposta è calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività; i contributi versati all’INPS vengono dedotti dal reddito complessivo.

Se il reddito non supera i 4800 euro spetta una detrazione d’imposta di 1104 euro, per cui non si pagano imposte (4800 x 23% = 1104). Con l’aumentare del reddito imponibile tale detrazione diminuisce sino a ridursi a zero per un reddito di 55.000 euro.

Oltre all’IRPEF sono dovute le addizionali Regionale e Comunale.

È di tutta evidenza che, se si possiede il solo reddito di lavoro autonomo, l’imposizione fiscale, nelle fasce basse di reddito, è addirittura inferiore dei quella del contribuente minimo. Mentre se già si possiedono altri redditi, ad esempio di lavoro dipendente o di pensione, l’imposizione IRPEF relativa all’attività di lavoratore autonomo potrebbe attestarsi sul 27%, se non al 38%.

Ai fini previdenziali vale quanto detto per il contribuente minimo: gestione separata dell’INPS assoggettata al contributo del 27,72% o del 22%.

Il contribuente ordinario è soggetto agli Studi di Settore.

Sulle fatture emesse il contribuente ordinario deve applicare l’IVA in ragione del 22%, che deve essere versata all’Erario dopo aver detratta l’IVA sugli acquisti.

 

Il lavoro occasionale può essere legittimamente svolto da chi opera esclusivamente con associazioni o con soggetti titolari di partiva IVA e non deve eccedere nel corso dell’anno solare i 30 giorni (o 240 ore) per ciascun committente ed un compenso complessivo annuo di 5.000 euro.

Alcuni (per non dire molti) applicano illegittimamente il lavoro occasionale anche per i trattamenti verso privati, che di fatto si concludono confluendo nel lavoro in nero.

L’attività dell’operatore shiatsu, o la si esercita professionalmente, o la si esercita gratuitamente, o

non la si esercita. Se la si esercita professionalmente occorre dotarsi di partita IVA.

L’attività occasionale, che deve in ogni caso confluire nella dichiarazione dei redditi, è soggetta all’IRPEF nello stesso identico modo visto per i contribuenti ordinari, tenendo presente che il committente opererà al momento del pagamento una ritenuta d’acconto del 20%, che verrà recuperata con la dichiarazione dei redditi.

Sino a 5.000 euro annui il lavoro occasionale è non assoggettato alla contribuzione INPS.

Il lavoro occasionale è fuori ambito IVA.

 

A beneficio e giustificazione di quanti operano in nero riportiamo l’“articolo zero”, che è un articolo non scritto applicabile a tutte le leggi e decreti, e la cui validità viene riconosciuta anche dagli organismi di vigilanza:   “In assenza di controlli, verifiche, accessi od ispezioni le norme contenute nella presente legge/decreto possono essere disattese, e non vengono applicate le sanzioni ivi previste”.

Le prestazioni svolte a titolo gratuito, in qualsiasi regime si operi, sono sempre legittimamente escluse da imposizione fiscale, sia diretta, sia indiretta. In caso di prestazione gratuita non si deve emettere fattura o ricevuta alcuna. n. 45 – Settembre 2014 NEWS

 

 

 

 

STUDIO OLISTICO  o CENTRO OLISTICO

 

Lo STUDIO OLISTICO è situato nell’unità immobiliare nella quale l’operatore olistico svolge la propria attività ai sensi della legge 4/2013, con esclusione quindi delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 

Lo studio olistico è una privata dimora, Nessuno vi può accedere senza autorizzazione del conduttore, o del Procuratore della Repubblica, o del direttore dell’agenzia territoriale delle Entrate, o del comandante del nucleo della Guardia di Finanza competenti. Oppure in flagranza di reato.

 

Il locale dove si esercita l’attività deve essere di categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

Può essere esercitata anche in locali accatastati in C/1 (negozi e botteghe) o C/3 (laboratori per arti e mestieri), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l’accatastamento in A/10,specificando esplicitamente che non si tratta di attività artigianale o

commerciale.

Per lo studio olistico può anche essere utilizzata una parte dell’abitazione, in utilizzo promiscuo

della stessa; in tal caso permane la categoria assegnata all’abitazione (da A/1 a A/11).

Trattasi di attività professionale, pertanto nessuna iscrizione alla CCIAA.

I contributi INPS sono dovuti alla Gestione Separata.

Il reddito rientra tra i redditi di lavoro autonomo.

Non occorre alcuna autorizzazione dell’ASL di competenza, né comunicazione al Comune dove si

svolge l’attività, ad eccezione della denuncia ai fini TARI.

 

Il CENTRO OLISTICO è situato nell’unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi.

Il centro olistico è un locale aperto al pubblico. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l’intervento della Forza Pubblica.

Il locale dove si esercita l’attività deve essere di categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) o C/3 (laboratori per arti o mestieri). Può essere esercitato anche in locali accatastati in A/10 (uffici e studi privati), ma in  tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di

cambiare l’accatastamento in C/3. Non si può utilizzare l’abitazione in uso promiscuo.

Trattasi di attività artigianale.

È pertanto necessaria l’iscrizione alla CCIAA, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore).

I contributi INPS sono dovuti alla gestione Artigiani (o Commercianti).

Il reddito rientra tra i redditi di impresa.

Occorre l’autorizzazione dell’ASL circa l’idoneità dei locali.

Occorre la SCIA al Comune.

Lo studio olistico può essere anche definito centro olistico, ed il centro olistico può anche essere definito studio olistico.

Non ha importanza la terminologia utilizzata, quello che rileva è l’effettivo esercizio dell’attività.

Questo per quanto attiene la legge; poi vi sono le varie interpretazioni ed  applicazioni da parte degli addetti.

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